Estratto dallo Statuto Diocesano sul Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP)
ALCUNI ARTICOLI DELLO STATUTO
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
1) Il CPP è l’organismo attraverso il quale si attua la partecipazione e la corresponsabilità dei cristiani per l’edificazione della parrocchia, «prima ed insostituibile forma di comunità ecclesiale, strutturata e integrata anche con esperienze articolate e aggregazioni intermedie, che ad essa devono convergere e da essa non possono normalmente prescindere» (CEI, Comunione e Comunità, 42).
Tutte le altre forme di partecipazione, quindi, devono far riferimento al CPP.
2) Scopo del CPP è di aiutare il Parroco nella guida della comunità parrocchiale, perché essa sia fedele al Vangelo e aderente alle situazioni concrete, nel dialogo fra sacerdoti, laici e religiosi, nello spirito della comunione in Cristo.
Il Parroco deve chiedere al Consiglio pastorale il parere e la collaborazione, per discernere, programmare, coordinare e verificare tutte le iniziative opportune, affinché la comunità adempia la triplice dimensione della sua missione: evangelizzazione e catechesi, liturgia e sacramenti, testimonianza e servizio della carità soprattutto verso i poveri e gli ultimi.
3) Il CPP, attento alle esigenze della parrocchia, deve tener conto degli orientamenti e delle scelte pastorali della Chiesa locale e di quelli più generali della Chiesa universale e della CEI.
4) Il CPP è composto dai sacerdoti della parrocchia, da una rappresentanza dei religiosi e delle religiose che vi operano, e da fedeli, uomini e donne normalmente oltre i 18 anni che per esemplarità e in spirito di comunione ecclesiale, rappresentino effettivamente le varie componenti della comunità.
Alcuni vi partecipano in rappresentanza delle associazioni, dei gruppi ecclesiali e del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (= CPAE); altri sono eletti dai praticanti; altri possono essere nominati dal parroco secondo le opportunità.
5) Il Consiglio dura in carica almeno tre anni. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione di un Consigliere, si provveda rispettando i criteri di rappresentatività indicati al numero precedente
6) Il parroco presiede il CPP in forza del suo specifico ministero di «insegnare, santificare e governare» (can. 519) la parrocchia affidatagli dal Vescovo. E’ suo dovere consultare il Consiglio per tutte le decisioni pastorali che riguardano e impegnano tutta la comunità parrocchiale. Compete però a lui valutare se le proposte dei Consiglieri rispondono alla fede della Chiesa, servono all’edificazione della parrocchia e mantengono la comunità cristiana nella comunione ecclesiale. Sono questi, infatti, i criteri che vincolano ogni decisione pastorale. In questa luce va inteso il valore ed il limite del carattere consultivo del Consiglio stesso.
7) Il Parroco, sentito il parere del Consiglio, sceglie fra i suoi membri una segreteria composta da un vice-Presidente, un segretario ed altre due persone. La segreteria ha il compito di preparare l’ordine del giorno, avvalendosi anche delle proposte dei consiglieri, e di mandare ad esecuzione i programmi pastorali elaborati in Consiglio e approntati dal Parroco.
Il Segretario cura la redazione dei verbali e spedisce le lettere di convocazione con l’o.d.g.
8) Il CPP al fine di sostenere la promozione del coordinamento pastorale e lo scambio delle diverse esperienze, partecipa con propri delegati alle Assemblee pastorali di zona e agli incontri
vicariali.